I giudici riconoscono all’Autorità portuale la competenza esclusiva sulla pianificazione delle aree operative e retro-portuali. La tutela paesaggistica dovrà invece trovare il proprio equilibrio all’interno del Piano regolatore portuale.
Importante svolta per il porto di Livorno. Con la sentenza numero 1740 del 26 agosto 2026, la Prima Sezione del Tar della Toscana ha eliminato i vincoli urbanistici e paesaggistici che avrebbero potuto incidere pesantemente sullo sviluppo e sull’operatività dello scalo.
Il Tribunale amministrativo ha accolto i ricorsi riuniti presentati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, da Porta Medicea e da Confindustria Toscana Centro e Costa, insieme a un gruppo di imprese terminaliste e concessionarie.
La decisione riguarda in particolare la parziale nullità della delibera numero 146, approvata dal Consiglio comunale di Livorno il 28 luglio 2025, con la quale era stato aggiornato il quadro conoscitivo della variante al Piano strutturale ed era stato approvato il Piano operativo.
Secondo quanto stabilito dal Tar, l’amministrazione comunale non può estendere la propria pianificazione urbanistica alle banchine e alle aree retro-portuali, né applicare direttamente a tali spazi il vincolo paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali per la fascia costiera. La pronuncia rafforza quindi l’autonomia riconosciuta agli scali portuali nella gestione e nella programmazione delle aree di loro competenza.
Alla base della decisione vi sono le modifiche apportate all’articolo 5 della legge 84 del 28 gennaio 1994 dal decreto legge 121 del 2021. In base alla nuova disciplina, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali rientra nella competenza esclusiva dell’Autorità di Sistema Portuale e deve essere attuata attraverso il Piano regolatore portuale. Quest’ultimo assume il valore di strumento territoriale di rilevanza statale e rappresenta il riferimento unico per la pianificazione e il governo del territorio compreso nel perimetro portuale.
Per i giudici, dunque, inserendo le aree operative e retro-portuali all’interno dei propri strumenti urbanistici, il Comune di Livorno avrebbe esercitato una competenza che la legge attribuisce invece all’Autorità portuale.
La scelta dell’amministrazione comunale era stata determinata anche dalla necessità di tenere conto delle prescrizioni avanzate dalla Soprintendenza. In precedenza, tuttavia, Regione Toscana, Comune e Autorità di Sistema Portuale avevano già assunto una posizione comune nel confronto con il Ministero della Cultura, sostenendo che determinate forme di tutela paesaggistica non potessero essere applicate nello stesso modo ad aree caratterizzate da una forte presenza industriale e infrastrutturale.
La decisione del Tar, tuttavia, non stabilisce che le zone portuali siano automaticamente escluse dalle norme di tutela del paesaggio. Il Tribunale chiarisce infatti che, per gli ambiti portuali individuati dal Documento di pianificazione strategica di sistema, la deroga prevista dall’articolo 142, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio non scatta automaticamente.
Di conseguenza, il Piano regolatore portuale attualmente in vigore dovrà essere sottoposto alle procedure necessarie per renderlo conforme o adeguarlo agli strumenti di pianificazione paesaggistica.
Cambia quindi soprattutto il luogo istituzionale nel quale dovrà essere trovato il punto di equilibrio tra la salvaguardia del paesaggio e le esigenze di sviluppo e funzionamento del porto. Questo confronto, secondo la sentenza, dovrà avvenire nell’ambito del Piano regolatore portuale e non attraverso gli strumenti urbanistici del Comune.
Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, ha sottolineato che la decisione del Tar non trasforma il porto in un’area sottratta alle regole paesaggistiche, ma individua nel Piano regolatore portuale lo strumento corretto attraverso il quale garantire questa tutela.
Gariglio ha inoltre osservato come tale impostazione sia coerente con l’indirizzo seguito dal Parlamento attraverso la legge dedicata alla valorizzazione della risorsa mare. La normativa, secondo il presidente, riconosce infatti la particolare natura delle aree portuali fortemente infrastrutturate, che non possono essere assimilate a tratti di costa rimasti integri, affidando proprio al Piano regolatore portuale il compito di definirne i confini.
Dal punto di vista delle imprese, la sentenza consentirebbe inoltre di eliminare un ulteriore passaggio procedurale che avrebbe potuto rallentare o addirittura compromettere investimenti già programmati.
Per l’Autorità portuale, invece, la pronuncia comporta anche una maggiore responsabilità: sarà necessario completare la pianificazione in tempi compatibili con le necessità dello scalo. Gariglio ha anticipato che l’ente procederà quindi all’adeguamento dell’attuale Piano regolatore portuale al Documento di pianificazione strategica di sistema, approvato con decreto ministeriale l’11 luglio 2024.
All’interno di questo percorso dovranno essere individuate anche le zone caratterizzate da una rilevante e significativa infrastrutturazione. La definizione avverrà attraverso il confronto con la Regione Toscana, il Comune di Livorno e il Ministero della Cultura. Il presidente dell’Autorità portuale ha infine espresso il proprio ringraziamento agli avvocati che hanno seguito il contenzioso.

