Un decreto definisce le modalità di erogazione del credito alle imprese di autotrasporto italiane

La misura mette a disposizione 25 milioni di euro destinati alle imprese di autotrasporto italiane

Con il decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio, sono state definite le modalità di erogazione del credito d’imposta del 20% sugli acquisti di gas naturale liquefatto effettuati a partire dal primo febbraio e sino al 31 dicembre 2022. In seguito verrà emanato il decreto direttoriale per fissare termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto.

La misura mette a disposizione 25 milioni di euro destinati alle imprese di autotrasporto italiane impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi, iscritte all’Albo degli Autotrasportatori e al REN, che utilizzano veicoli alimentati a Gnl per il trasporto delle merci, di qualunque massa.

Il periodo considerato non comprende l’intero anno solare in quanto l’autorizzazione all’agevolazione da parte della Commissione europea decorre dal primo febbraio 2022. Inoltre, l’autorizzazione fissa il limite massimo del credito d’imposta concedibile nel 50% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 4 milioni di euro ad impresa. Per costo ammissibile, la Commissione Ue intende la differenza tra il prezzo medio di acquisto del Gnl da parte dell’impresa nel 2022 e quello dell’anno 2021 moltiplicato per 1,5. Il credito d’imposta può essere usato solo in compensazione attraverso modello F24 e la domanda dovrà essere presentata su piattaforma informatica dell’Agenzia delle Entrate.