Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito in modo definitivo come vanno applicate le sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto legge 73/2025 riguardo ai tempi di attesa nei terminal per il carico e lo scarico delle merci. Il chiarimento era necessario perché autotrasportatori e committenti avevano dato interpretazioni differenti della norma.
La circolare del Dipartimento dei Trasporti, firmata dal capo dipartimento Stefano Fabrizio Riazzola, precisa che la franchigia di 90 minuti si riferisce solo ai tempi di attesa prima dell’inizio delle operazioni, e non al tempo effettivo necessario a caricare o scaricare. Superata la franchigia, il vettore ha diritto a un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora. Inoltre, se vengono superati i tempi di carico o scarico previsti dal contratto, scatta subito lo stesso indennizzo, senza ulteriori franchigie.
Assiterminal ha accolto positivamente il chiarimento. Il presidente Tomaso Cognolato ha sottolineato che si tratta della conferma di quanto l’associazione aveva già sostenuto: i 90 minuti riguardano esclusivamente la fase di attesa.
La circolare ribadisce anche l’importanza del contratto di trasporto, nel quale devono essere indicate con precisione modalità, luogo e tempi delle operazioni. Assiterminal, tramite il direttore Alessandro Ferrari, propone inoltre un accordo nazionale tra le Autorità di sistema portuale per migliorare i flussi logistici, anche attraverso un uso più uniforme e avanzato dei sistemi digitali portuali (PCS).
In conclusione, il Mit chiarisce un punto che generava discussioni, ma restano ancora aspetti da perfezionare, soprattutto considerando la varietà di situazioni operative e contrattuali nei diversi terminal.

